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Domande e Risposte

Mi è pervenuta un'eredità da una vecchia zia, consistente in un immobile e in denaro. Si sono però presentati alcuni debiti imprevisti: due commercianti si sono rivolti a me per il pagamento di acquisti alimentari che sarebbero stati fatti dalla zia nei due anni precedenti la sua morte.

Sono un pò preoccupato del fatto arrivino altri debiti di cui ignoro completamente l'entità. Cosa posso fare?

 

Risposta:

In materia ereditaria, quando si sospetta che l'eredità comporti debiti la cui entità non è nota, è preferibile effettuare l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario. L'accettazione col beneficio d'inventario deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario ove si è aperta la successione ed ha lo scopo di tenere distinto il patrimonio dell'erede da quello del defunto, con l'effetto che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

Deve tuttavia rilevarsi che l'accettazione col beneficio d'inventario può essere effettuata solo nel momento in cui si sceglie di accettare l'eredità e non in un momento successivo.

Riguardo al caso esposto, dunque, se l'accettazione non è stata fatta col beneficio d'inventario, l'erede dovrà rispondere dei debiti ereditari che si presenteranno sia con il patrimonio ricevuto in eredità dal defunto, sia con il suo patrimonio personale. Riguardo ai debiti che si sono finora presentati deve però osservarsi che, in base all'art. 2955 Cod. Civ., il credito dei commercianti per le merci vendute ai consumatori si prescrive in un anno dalla relativa fornitura. L'erede è pertanto tenuto a pagare le sole ordinazioni effettuate nell'anno anteriore alla morte della zia, se non risultano da parte dei predetti commercianti precedenti solleciti scritti di pagamento alla zia, aventi  data certa,  in quanto gli stessi sarebbero interruttivi del decorso della prescrizione.

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E' morta da poco una mia vecchia zia, senza figli, sorella di mia mamma. Ha lasciato in eredità una casa in campagna e un pò di terreno. Ci siamo riuniti per decidere la vendita di casa e terreno, in modo da dividere più agevolmente i soldi in quote. Alla riunione eravamo presenti tre nipoti (figli delle due sorelle della zia morta), nonché i figli ed il marito di una quarta nipote, morta qualche anno fa. Hanno diritto di ereditare anche loro?

 

Risposta:

Il Codice Civile prevede, all'art. 569, che a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle, succedano i discendenti di questi ultimi, se presenti.
Nel suo caso pertanto alla zia senza figli, essendo già morti genitori e fratelli/sorelle della defunta, succedono i nipoti.
La presenza di nipoti chiamati alla successione impedisce però che vengano chiamati all'eredità parenti più lontani, nella fattispecie i nipoti di secondo grado ed il marito della nipote pre-morta alla successione della zia.
La casa ed i terreni della zia dovranno pertanto essere divisi solo tra i tre nipoti di primo grado, vivi all'apertura della successione.

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Alcuni anni fa ho ricevuto da mia nonna in eredità con un legato una  macchina da cucire d'epoca. Ho del tutto ignorato il legato, perché per me il lascito rappresentava solo un ingombro; la macchina è dunque rimasta sino ad oggi a casa di mia nonna, dove ora vive  mia zia.

Essendo la mia futura suocera appassionata di tali vecchi strumenti mi piacerebbe farle come regalo proprio la macchina da cucire avuta in lascito, ma mia zia si è opposta dicendo che ho perso ogni diritto sulla stessa non avendo a suo tempo accettato il legato. Ha ragione?

 

Risposta:

Secondo l'art. 649 del Codice Civile, il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare; quando il bene oggetto del legato è una cosa determinata, la proprietà di tale bene si trasmette sin dal momento della morte del testatore.

Come chiarito dalla Cassazione,  nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto di proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge. 

Nel suo caso, trovandosi la macchina da cucire ancora nella disponibilità di uno degli eredi di sua nonna, Ella è pertanto legittimata a chiedere la consegna della stessa da parte della zia.