Mi è pervenuta un'eredità da una vecchia
zia, consistente in un immobile e in denaro. Si sono però presentati
alcuni debiti imprevisti: due commercianti si sono rivolti a me per
il pagamento di acquisti alimentari che sarebbero stati fatti dalla
zia nei due anni precedenti la sua morte.
Sono un pò preoccupato del fatto arrivino
altri debiti di cui ignoro completamente l'entità. Cosa posso fare?
Risposta:
In materia ereditaria, quando si
sospetta che l'eredità comporti debiti la cui entità non è nota,
è preferibile effettuare l'accettazione dell'eredità con il
beneficio d'inventario. L'accettazione col beneficio
d'inventario deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta
da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario ove
si è aperta la successione ed ha lo scopo di tenere distinto il
patrimonio dell'erede da quello del defunto, con l'effetto che
l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Deve tuttavia rilevarsi che
l'accettazione col beneficio d'inventario può essere effettuata
solo nel momento in cui si sceglie di accettare l'eredità e non
in un momento successivo.
Riguardo al caso esposto, dunque,
se l'accettazione non è stata fatta col beneficio d'inventario,
l'erede dovrà rispondere dei debiti ereditari che si
presenteranno sia con il patrimonio ricevuto in eredità dal
defunto, sia con il suo patrimonio personale. Riguardo ai debiti
che si sono finora presentati deve però osservarsi che, in base
all'art. 2955 Cod. Civ., il credito dei commercianti per le
merci vendute ai consumatori si prescrive in un anno dalla
relativa fornitura. L'erede è pertanto tenuto a pagare le sole
ordinazioni effettuate nell'anno anteriore alla morte della zia,
se non risultano da parte dei predetti commercianti precedenti
solleciti scritti di pagamento alla zia, aventi data certa, in
quanto gli stessi sarebbero interruttivi del decorso della prescrizione.
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E' morta da poco una mia vecchia zia, senza
figli, sorella di mia mamma. Ha lasciato in eredità una casa in
campagna e un pò di terreno. Ci siamo riuniti per decidere la
vendita di casa e terreno, in modo da dividere più agevolmente i
soldi in quote. Alla riunione eravamo presenti tre nipoti (figli
delle due sorelle della zia morta), nonché i figli ed il marito di
una quarta nipote, morta qualche anno fa. Hanno diritto di ereditare
anche loro?
Il Codice
Civile prevede, all'art. 569, che a colui che muore senza
lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle, succedano i
discendenti di questi ultimi, se presenti.
Nel suo caso pertanto alla zia senza
figli, essendo già morti genitori e fratelli/sorelle della defunta,
succedono i nipoti.
La presenza di nipoti chiamati alla
successione impedisce però che vengano chiamati all'eredità parenti
più lontani, nella fattispecie i nipoti di secondo grado ed il
marito della nipote pre-morta alla successione della zia.
La casa ed i terreni della zia dovranno
pertanto essere divisi solo tra i tre nipoti di primo grado, vivi
all'apertura della successione.
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Alcuni anni fa ho ricevuto da mia nonna in
eredità con un legato una macchina da cucire d'epoca. Ho del
tutto ignorato il legato, perché per me il lascito rappresentava
solo un ingombro; la macchina è dunque rimasta sino ad oggi a casa
di mia nonna, dove ora vive mia zia.
Essendo la mia futura suocera appassionata
di tali vecchi strumenti mi piacerebbe farle come regalo proprio la
macchina da cucire avuta in lascito, ma mia zia si è opposta dicendo
che ho perso ogni diritto sulla stessa non avendo a suo tempo
accettato il legato. Ha ragione?
Risposta:
Secondo l'art. 649 del Codice
Civile, il legato si acquista senza bisogno di accettazione,
salva la facoltà di rinunziare; quando il bene oggetto del
legato è una cosa determinata, la proprietà di tale bene si
trasmette sin dal momento della morte del testatore.
Come chiarito dalla Cassazione,
nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto di
proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non
esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del
detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso
il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte
di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge.
Nel suo caso, trovandosi la
macchina da cucire ancora nella disponibilità di uno degli eredi
di sua nonna, Ella è pertanto legittimata a chiedere la consegna
della stessa da parte della zia.