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Domande e Risposte

Sono da poco tornato da un viaggio organizzato in cui le modalità di soggiorno sono risultate di livello inferiore rispetto a quanto indicato all'atto di acquisto del pacchetto turistico. Le mie rimostranze espresse alla direzione dell'Hotel non hanno sortito alcun effetto. Voglio ora chiedere un risarcimento, come posso fare?

 

Risposta:

Il contratto di vendita di un pacchetto turistico è fatto per iscritto e deve contenere, in base al D. Lgs. 206/05 - c.d. Codice del Consumo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello dell'hotel, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, l'indicazione dei pasti forniti e - se previsti dal pacchetto- anche l'itinerario, le visite od  escursioni e gli altri servizi inclusi, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide.

Sempre all'interno del contratto, che va rilasciato al Cliente in copia originale sottoscritta o timbrata dall'Agenzia, devono altresì essere menzionati gli eventuali accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'Agenzia e il Cliente al momento della prenotazione, nonché il termine entro il quale il Cliente deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto.

In merito ai cambiamenti intervenuti dopo la partenza rispetto al pacchetto turistico acquistato, la legge  dispone che quando la parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'Organizzatore debba predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato senza onere alcuno a carico del consumatore;  oppure ha l'obbligo di rimborsare il Cliente,  nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento degli ulteriori maggiori danni.

Il reclamo va spedito esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia o all'Organizzatore del pacchetto turistico, nel termine indicato nel contratto, o se ivi non risulta indicato, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

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Ho acquistato un servizio di piatti di porcellana decorata a mano per dodici persone. Dopo alcuni mesi dall'acquisto, ho aperto tutti gli imballi e ho trovato alcuni piatti in cui il decoro è rovinato. Mi sono così rivolto telefonicamente al venditore il quale mi ha inizialmente assicurato sul fatto che   avrebbe provveduto a sostituirmi i piatti viziati. Quando  mi sono però recato personalmente in negozio per la sostituzione, portando con me i piatti, il venditore si è rifiutato di sostituirli, adducendo tra l'altro il fatto che erano passati vari mesi dalla vendita. Cosa posso fare?

 

Risposta:

L'art. 1495 del Codice Civile disciplina le modalità di contestazione dei vizi delle cose acquistate, imponendo al compratore di denunciare i vizi al venditore entro il termine di otto giorni dalla scoperta  mentre, in caso di contenzioso, l'articolo in questione prescrive che l'azione giudiziale vada intrapresa nel termine di un anno dalla consegna.

Il codice non prescrive l'obbligo di effettuare detta denuncia in una forma particolare,  che quindi potrà essere fatta verbalmente, sia di persona, sia per via telefonica. Tuttavia, è evidente che - nel caso di contestazione non scritta - ci sia una maggiore difficoltà in ordine alla prova della tempestività della denuncia stessa.

Nel caso esposto, però, si aggiunge  il  riconoscimento implicito da parte del negoziante del vizio del bene venduto, fatto che si è concretizzato nell'offerta di sostituzione dei piatti rovinati.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (da ultimo vedi Cass. Civ. sez. II, 10288 del 16.7.02), il riconoscimento - anche implicito - dell'esistenza del vizio (che si ha ad esempio  allorquando il venditore provveda ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta)  comporta l'accettazione della denuncia del compratore, senza potersi più contestare la decadenza del diritto alla garanzia.