Sono da poco tornato da un viaggio
organizzato in cui le modalità di soggiorno sono risultate di
livello inferiore rispetto a quanto indicato all'atto di acquisto
del pacchetto turistico. Le mie rimostranze espresse alla direzione
dell'Hotel non hanno sortito alcun effetto. Voglio ora chiedere un
risarcimento, come posso fare?
Risposta:
Il contratto di vendita di un
pacchetto turistico è fatto per iscritto e deve contenere, in
base al D. Lgs. 206/05 - c.d. Codice del Consumo, l'ubicazione,
la categoria turistica, il livello dell'hotel, l'eventuale
idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le
principali caratteristiche, l'indicazione dei pasti forniti e -
se previsti dal pacchetto- anche l'itinerario, le visite od
escursioni e gli altri servizi inclusi, ivi compresa la presenza
di accompagnatori e guide.
Sempre all'interno del contratto, che
va rilasciato al Cliente in copia originale sottoscritta o
timbrata dall'Agenzia, devono altresì essere menzionati gli
eventuali accordi specifici sulle modalità del viaggio
espressamente convenuti tra l'Agenzia e il Cliente al momento
della prenotazione, nonché il termine entro il quale il Cliente
deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta
esecuzione del contratto.
In merito ai cambiamenti intervenuti
dopo la partenza rispetto al pacchetto turistico acquistato, la
legge dispone che quando la parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non può essere effettuata,
l'Organizzatore debba predisporre adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio programmato senza onere alcuno a
carico del consumatore; oppure ha l'obbligo di rimborsare
il Cliente, nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate, salvo il
risarcimento degli ulteriori maggiori danni.
Il reclamo va spedito esclusivamente
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia o
all'Organizzatore del pacchetto turistico, nel termine indicato
nel contratto, o se ivi non risulta indicato, nel termine di
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di
partenza.
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Ho acquistato un servizio di piatti di
porcellana decorata a mano per dodici persone. Dopo alcuni mesi
dall'acquisto, ho aperto tutti gli imballi e ho trovato alcuni
piatti in cui il decoro è rovinato. Mi sono così rivolto
telefonicamente al venditore il quale mi ha inizialmente assicurato
sul fatto che avrebbe provveduto a sostituirmi i piatti
viziati. Quando mi sono però recato personalmente in negozio
per la sostituzione, portando con me i piatti, il venditore si è
rifiutato di sostituirli, adducendo tra l'altro il fatto che erano
passati vari mesi dalla vendita. Cosa posso fare?
Risposta:
L'art. 1495 del Codice Civile
disciplina le modalità di contestazione dei vizi delle cose
acquistate, imponendo al compratore di denunciare i vizi al
venditore entro il termine di otto giorni dalla scoperta
mentre, in caso di contenzioso, l'articolo in questione
prescrive che l'azione giudiziale vada intrapresa nel termine di
un anno dalla consegna.
Il codice non prescrive l'obbligo di
effettuare detta denuncia in una forma particolare, che
quindi potrà essere fatta verbalmente, sia di persona, sia per
via telefonica. Tuttavia, è evidente che - nel caso di
contestazione non scritta - ci sia una maggiore difficoltà in
ordine alla prova della tempestività della denuncia stessa.
Nel caso esposto, però, si aggiunge
il riconoscimento implicito da parte del negoziante del
vizio del bene venduto, fatto che si è concretizzato
nell'offerta di sostituzione dei piatti rovinati.
Secondo la giurisprudenza della
Cassazione (da ultimo vedi Cass. Civ. sez. II, 10288 del
16.7.02), il riconoscimento - anche implicito - dell'esistenza
del vizio (che si ha ad esempio
allorquando
il venditore provveda ad effettuare riparazioni a mezzo di
propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la
cosa venduta) comporta l'accettazione della denuncia del
compratore, senza potersi più contestare la decadenza del
diritto alla garanzia.