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Domande e Risposte

 

Nel mio Condominio verrà discussa alla prossima assemblea l'installazione di un'antenna per telefonia mobile sul tetto - di proprietà comune -dell'edificio. Vorrei sapere qual'è la maggioranza richiesta per tale tipo di decisione e se il mio voto da solo può impedire che sia realizzata l'antenna.

 

Risposta:

In materia di installazione di stazioni radio, c.d. antenne, per telefonia mobile, non esiste  una legge specifica che disciplini la modalità di adozione della relativa delibera condominiale per l'installazione della stessa.

In mancanza di un'espressa regolamentazione della fattispecie da parte del regolamento di condominio, la giurisprudenza, chiamata a risolvere tali contenziosi, ha dato risposte diverse: alcune corti di merito hanno qualificato l'installazione dell'antenna come innovazione, ritenendo pertanto valida la delibera favorevole adottata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

Negli ultimi anni, tuttavia, si sta  delineando un nuovo orientamento giurisprudenziale,  in senso diametralmente opposto. Alcune Corti di merito, il Tribunale di Bologna in testa, ritengono che per l'installazione di una stazione radio - antenna - per telefonia mobile sul tetto condominiale occorra l'unanimità dei voti e quindi la totalità dei millesimi dello stabile. Ciò in quanto la stazione radio  costituisce un'innovazione idonea a determinare non solo una riduzione d'uso e di godimento delle parti comuni interessate dalla installazione,  ma altresì una radicale trasformazione della destinazione residenziale del Condominio  verso una destinazione industriale.

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Il mio Condominio ha appena deliberato il rifacimento del lastrico di copertura che costituisce il  terrazzo del condomino che abita il piano di sopra ed il tetto degli appartamenti della mia scala. Nella deliberazione si è adottato il criterio che ha ripartito al proprietario del terrazzo 1/3 delle spese, mentre gli altri due terzi della spesa sono stati ripartiti sui proprietari dei soli appartamenti cui il lastrico funge da copertura. Il resto del Condominio è stato tenuto indenne dalla spesa, nonostante  su tale lastrico poggino altresì tubi provenienti dalla restante parte del tetto del palazzo. Tale suddivisione è corretta?

 

Risposta:

Secondo l'art. 1126 del Codice civile, quando il lastrico solare non è comune a tutti i condomini, coloro che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nelle spese di manutenzione e di ricostruzione del lastrico, mentre i restanti due terzi sono a carico: o di tutti i condomini dell'edificio quando il lastrico serve da tetto di copertura a tutto l'edificio; o  dei soli condomini che sono serviti dal lastrico.

In un caso analogo a quello esposto,   la Corte di Cassazione si è espressa statuendo che "in tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti alla terrazza stessa".