Nel mio Condominio verrà discussa alla
prossima assemblea l'installazione di un'antenna per telefonia
mobile sul tetto - di proprietà comune -dell'edificio. Vorrei sapere
qual'è la maggioranza richiesta per tale tipo di decisione e se il
mio voto da solo può impedire che sia realizzata l'antenna.
Risposta:
In materia di installazione di stazioni radio,
c.d. antenne, per telefonia mobile, non esiste una legge
specifica che disciplini la modalità di adozione della relativa
delibera condominiale per l'installazione della stessa.
In mancanza di un'espressa regolamentazione
della fattispecie da parte del regolamento di condominio,
la giurisprudenza, chiamata a risolvere tali contenziosi, ha
dato risposte diverse: alcune corti di merito hanno qualificato
l'installazione dell'antenna come innovazione, ritenendo
pertanto valida la delibera favorevole adottata con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
Negli ultimi anni, tuttavia, si sta
delineando un nuovo orientamento giurisprudenziale, in
senso diametralmente opposto. Alcune Corti di merito, il
Tribunale di Bologna in testa, ritengono che per l'installazione
di una stazione radio - antenna - per telefonia mobile sul tetto
condominiale occorra l'unanimità dei voti e quindi la totalità
dei millesimi dello stabile. Ciò in quanto la stazione radio
costituisce un'innovazione idonea a determinare non solo una
riduzione d'uso e di godimento delle parti comuni interessate
dalla installazione, ma altresì una radicale
trasformazione della destinazione residenziale del Condominio
verso una destinazione industriale.
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Il mio Condominio ha appena deliberato il
rifacimento del lastrico di copertura che costituisce il
terrazzo del condomino che abita il piano di sopra ed il tetto degli
appartamenti della mia scala. Nella deliberazione si è adottato il
criterio che ha ripartito al proprietario del terrazzo 1/3 delle
spese, mentre gli altri due terzi della spesa sono stati ripartiti
sui proprietari dei soli appartamenti cui il lastrico funge da
copertura. Il resto del Condominio è stato tenuto indenne dalla
spesa, nonostante su tale lastrico poggino altresì tubi
provenienti dalla restante parte del tetto del palazzo. Tale
suddivisione è corretta?
Risposta:
Secondo l'art. 1126 del Codice civile,
quando il lastrico solare non è comune a tutti i condomini,
coloro che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire
per un terzo nelle spese di manutenzione e di ricostruzione del
lastrico, mentre i restanti due terzi sono a carico: o di tutti
i condomini dell'edificio quando il lastrico serve da tetto di
copertura a tutto l'edificio; o dei soli condomini che
sono serviti dal lastrico.
In un caso analogo a
quello esposto, la Corte di Cassazione si è espressa
statuendo che "in tema di condominio di edifici, la terrazza a
livello dell'appartamento di proprietà esclusiva di un
singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del
lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti
degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per
la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire,
oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei
piani sottostanti alla terrazza stessa".