Entrerò a giorni nella mia nuova casa. Si
tratta di una casa di nuova costruzione di cui non sono ancora
proprietario, in quanto farò il rogito a breve. Il problema è che ho
notato diversi difetti nell'esecuzione dei lavori interni, ma la
ditta costruttrice non sembra intenzionata ad eliminarli. Vorrei
pertanto sapere se il Venditore è tenuto ad eliminare tali vizi
prima della data del rogito.
Risposta:
Le finiture di un appartamento di
nuova costruzione vanno valutate in relazione a quanto descritto
nel capitolato d'opere allegato al preliminare e sulla base
della correttezza dell'esecuzione, che deve risultare "a regola
d'arte".
Se, tenuto conto di tali indici,
l'immobile risulta difforme rispetto a quanto indicato all'atto
del contratto preliminare, il futuro acquirente può pretendere
l'eliminazione dei vizi a spese del Venditore entro la
data del rogito.
In alternativa, il promissario
acquirente può optare per la diminuzione del prezzo di
vendita da corrispondere al rogito, diminuzione che andrà
calcolata in relazione al costo che sarebbe necessario
affrontare per l'eliminazione del vizio o delle difformità. Tale
soluzione è preferibile, in particolare, sia quando l'acquirente
intenda affidare ad altri l'eliminazione dei vizi, sia
quando l'eliminazione non sia più possibile o conveniente, dato
lo stato di avanzamento lavori. E' poi da valutarsi
separatamente il diritto al risarcimento degli ulteriori
eventuali danni.
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Ho sottoscritto con un'Immobiliare un
contratto preliminare per l'acquisto di una casetta in montagna. I
tempi di consegna dell'immobile stanno slittando di quasi un anno
rispetto alla data che era stata indicata. Per questi ed
altri motivi, vorrei recedere dal contratto e farmi restituire i
soldi versati. Mi sono
però accorto che nel contratto preliminare ho firmato una clausola
in cui, in caso di controversie, si sarebbe dovuti andare davanti ad
arbitri. Vorrei sapere quali possibilità ho per liberarmi dal
contratto e se sono costretto a nominare un arbitro.
Risposta:
I contratti
conclusi tra un consumatore (definito dalla legge come la
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) ed un
professionista (per legge è la persona fisica o giuridica
che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale
o professionale) sono sottoposti alla tutela di cui agli artt.
1469 bis e ss. Cod. Civ. ed a quella di cui al D. Lgs.
206/2005. Ai sensi di tale normativa, il consumatore, anche se
ha espressamente sottoscritto clausole c.d. vessatorie in
sede di contratto, non è vincolato dalle stesse, restando
inefficaci quanto al loro specifico contenuto, mentre per il
resto il contratto rimane valido ed operante.
La sottoscrizione di una
clausola con cui le parti contrattuali, consumatore e
professionista, scelgano di deferire ad arbitri la soluzione di
eventuali contenziosi che dovessero sorgere è inefficace
per il consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis e
1469 quinquies Cod. Civ. e dell'art. 33 lett. t) D.
Lgs. 206/2005.
Nel caso sottoposto, Lei può senz'altro inviare
una diffida alla Proprietà, tenendo presente che se il termine
di consegna è stato contrattualmente pattuito come
"essenziale", il contratto è già risolto e
quindi potrà chiedere la restituzione di quanto ha pagato. Se
viceversa il termine non è stato pattuito come essenziale, potrà
indicare nella diffida ad adempiere un nuovo termine di consegna
(non inferiore a quindici giorni, per legge), decorso il quale,
se la Proprietà non avrà consegnato e rogitato l'immobile, il
contratto si intenderà risolto.
In caso di mancato
ottemperamento alla diffida, Lei potrà sempre scegliere di
proporre una causa davanti al tribunale competente, non essendo
vincolato ad avvalersi dell'arbitrato.