Home
Lo Studio Legale
Contatti
Link Utili
Pareri
Contratti
Assistenza Legale
Consulenza On Line
Domande e Risposte

In caso di incidenti sul lavoro occorsi nell'ambito del contratto di appalto,  la Corte di Cassazione ha affermato in molteplici occasioni -  Cass. 12 luglio 2006 n. 15782, Cass. 2 marzo 2005, n. 4361, Cass. 2 agosto 2004, n. 15185  -  che sussiste la responsabilità del Committente (e anche dell'Appaltatore sub-Committente verso i dipendenti dell'Impresa sub-Appaltatrice) per i danni subìti dai dipendenti dell'appaltatore, qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa  priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili ad eseguire la prestazione senza che si determinino situazioni di pericolo per i dipendenti o per altri terzi. Per sgravarsi da tale responsabilità, che si configura come culpa in eligendo,  il Committente non può limitarsi a sostenere  che la scelta dell'impresa appaltatrice sia stata effettuata sulla base del mero preventivo, ma dovrà provare di aver eseguito, previamente all'affidamento dell'appalto, le opportune verifiche sulla struttura dell'impresa  tali da poter accertare che la stessa dispone, appunto, delle capacità e dei mezzi tecnici indispensabili ad eseguire la prestazione oggetto del contratto, anche sotto il profilo della prevenzione del rischio infortuni.


In proposito, infatti, il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 1, prevede che in caso di affidamento di lavori «ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi», l'appaltante è obbligato a verificare «l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici ... in relazione ai lavori da affidare in appalto», cooperando con queste «all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto», nonché a coordinare «gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori».