In caso di incidenti
sul lavoro occorsi nell'ambito del contratto di appalto,
la Corte di Cassazione ha affermato in molteplici occasioni -
Cass. 12 luglio 2006 n. 15782, Cass. 2 marzo 2005, n. 4361,
Cass. 2 agosto 2004, n. 15185 - che sussiste la
responsabilità del Committente (e anche dell'Appaltatore
sub-Committente verso i dipendenti dell'Impresa
sub-Appaltatrice) per i danni subìti dai dipendenti
dell'appaltatore, qualora il compimento dell'opera o del
servizio siano stati affidati ad un'impresa priva della
capacità e dei mezzi tecnici indispensabili ad eseguire la
prestazione senza che si determinino situazioni di pericolo per
i dipendenti o per altri terzi. Per sgravarsi da tale
responsabilità, che si configura come culpa in eligendo,
il Committente non può limitarsi a sostenere che la scelta
dell'impresa appaltatrice sia stata effettuata sulla base del
mero preventivo, ma dovrà provare di aver eseguito, previamente
all'affidamento dell'appalto, le opportune verifiche sulla
struttura dell'impresa tali da poter accertare che la
stessa dispone, appunto, delle capacità e dei mezzi tecnici
indispensabili ad eseguire la prestazione oggetto del contratto,
anche sotto il profilo della prevenzione del rischio infortuni.
In proposito, infatti, il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
art. 7, comma 1, prevede che in caso di affidamento di lavori
«ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi»,
l'appaltante è obbligato a verificare «l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici ... in
relazione ai lavori da affidare in appalto», cooperando con
queste «all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto», nonché a coordinare «gli interventi di protezione
e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori».