Il logoramento dei
rapporti tra ex-coniugi porta talvolta l’ex marito obbligato a
sospendere il pagamento dell’assegno di mantenimento alla ex moglie o,
addirittura, a sospendere l’assegno stabilito per il figlio. Quali
azioni di tutela sono possibili?
Risposta:
La condotta sopra
descritta integra in primo luogo un illecito civilistico,
esponendo l’ex coniuge - inottemperante al pagamento dell’assegno
- ad
un’azione esecutiva per il recupero del credito. E' sufficiente
anche una sola mensilità di mantenimento non versata a
legittimare l'avvio in sede civile dell'azione di recupero, con i relativi costi
che - all'esito della procedura - saranno posti a carico della
parte soccombente.
La condotta di
mancato pagamento dell'assegno risulta altresì autonomamente ed
immediatamente sanzionabile sotto il profilo penale, per
l'inserimento nel Codice Penale dell'art. 570 bis in
vigore dal 6 aprile 2018, intitolato “Violazione degli obblighi
di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento
del matrimonio”; detto articolo così dispone: «Le pene
previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si
sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di
assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli
effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli
obblighi di natura economica in materia di separazione dei
coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
Ai fini della
sussistenza dell'illecito penale non è dunque più necessario che
l'omesso pagamento sia quantitativamente rilevante. Le pene
previste, indicate per rinvio nell'art. 570 c.p., sono: la
reclusione fino a un anno o la multa da centotre euro a
milletrentadue euro.
Quanto alle
eventuali cause di giustificazione, secondo la
giurisprudenza formatasi sulla fattispecie originariamente
prevista dagli art. 3 L. 54/2006 e 12 sexies L. 898/1970
in relazione all'art. 570 c.p., lo stato di
disoccupazione dell'obbligato non è condizione che, da sola, è sufficiente ad escludere il reato, poiché "l’imputato,
per andare esente da responsabilità, deve dimostrare non una
semplice difficoltà economica, ma una vera e propria
impossibilità di adempiere".