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Domande e Risposte

 

 

 

Il logoramento dei rapporti tra ex-coniugi porta talvolta l’ex marito obbligato a sospendere il pagamento dell’assegno di mantenimento alla ex moglie o, addirittura, a sospendere l’assegno stabilito per il figlio. Quali azioni di tutela sono possibili?

 

Risposta:

La condotta sopra descritta integra in primo luogo  un illecito civilistico, esponendo l’ex coniuge - inottemperante al pagamento dell’assegno - ad un’azione esecutiva per il recupero del credito. E' sufficiente anche una sola mensilità di mantenimento non  versata  a legittimare l'avvio in sede civile dell'azione  di recupero, con i relativi costi che - all'esito della procedura - saranno posti a carico della parte soccombente.

La condotta di mancato pagamento dell'assegno risulta altresì autonomamente ed immediatamente sanzionabile  sotto il profilo penale, per l'inserimento nel Codice Penale dell'art. 570 bis  in vigore dal 6 aprile 2018, intitolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”; detto articolo così dispone: «Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

Ai fini della sussistenza dell'illecito penale non è dunque più necessario che l'omesso pagamento sia quantitativamente rilevante. Le pene previste, indicate per rinvio nell'art. 570 c.p., sono: la reclusione fino a un anno o la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Quanto alle eventuali cause di giustificazione,  secondo la giurisprudenza  formatasi sulla fattispecie originariamente prevista dagli art. 3 L. 54/2006 e  12 sexies L. 898/1970 in relazione all'art. 570 c.p., lo stato di disoccupazione dell'obbligato non è condizione che, da sola, è sufficiente  ad escludere il reato,  poiché  "l’imputato, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare non una semplice difficoltà economica, ma una vera e propria impossibilità di adempiere".