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La Corte di Cassazione ha recentemente rivoluzionato il suo orientamento giurisprudenziale in materia di assegno divorzile.
Come noto, nel percorso di scioglimento del matrimonio, l'assegno è la misura concessa al coniuge economicamente più debole per le sue esigenze di vita.

Per anni,   il criterio  seguito in materia di concessione dell’assegno divorzile è stato di  concedere l'assegno per garantire al coniuge  il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il periodo matrimoniale, tenuto conto delle disponibilità economiche del coniuge divorziato obbligato a versare l'assegno.

Si è poi passati, con la Sentenza  n. 11504/2017, ad affermare la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio.  Secondo tale sentenza, laddove il coniuge richiedente dimostri di non possedere i mezzi per l'autosufficienza e provi altresì  che "non può procurarseli per ragioni oggettive", il diritto all'assegno divorzile deve essergli riconosciuto, con una quantificazione dell'assegno non più commisurata, tuttavia, al mantenimento del tenore di vita  matrimoniale.

 

La qualificazione giurisprudenziale in tema di diritto all'assegno divorzile è ora nuovamente mutata a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite  n. 18287/2018. Con un evidente revirement, la Cassazione afferma oggi che « la funzione dell'assegno si risolve in uno strumento volto ad intervenire su una situazione di squilibrio "ingiusto" non in senso astratto, ovvero fondato sulla mera comparazione quantitativa delle sfere economico-patrimoniali o delle capacità reddituali degli ex coniugi ma in concreto, ponendo in luce la correlazione tra la situazione economico patrimoniale fotografata al momento dello scioglimento del vincolo ed i ruoli svolti dagli ex coniugi all'interno della relazione coniugale».

Ne consegue che il diritto all'assegno di mantenimento sussiste per il coniuge richiedente a prescindere dalla titolarità in proprio di redditi e beni idonei a consentire una vita dignitosa. L'assegno svolge dunque -secondo tale ultima elaborazione giurisprudenziale- una funzione perequativo-compensativa delle posizioni reciproche delle parti al termine della vita matrimoniale, dovendosi riconoscere al coniuge richiedente un assegno che valorizzi economicamente il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, tenuto conto altresì dell'età del richiedente l'assegno e della durata del matrimonio.