La
Corte di Cassazione ha recentemente rivoluzionato il
suo orientamento giurisprudenziale in materia di assegno divorzile.
Come noto, nel percorso di scioglimento del matrimonio, l'assegno
è la misura concessa al coniuge economicamente più debole per le
sue esigenze di vita.
Per anni, il criterio seguito in materia di concessione
dell’assegno divorzile è stato di concedere l'assegno per
garantire al coniuge il mantenimento di un tenore di vita
analogo a quello goduto durante il periodo matrimoniale, tenuto
conto delle disponibilità economiche del coniuge divorziato obbligato a
versare l'assegno.
Si è poi passati,
con la Sentenza
n. 11504/2017, ad affermare la natura meramente assistenziale
dell'assegno di divorzio. Secondo tale sentenza, laddove
il coniuge richiedente dimostri di non possedere i mezzi per
l'autosufficienza e provi altresì che "non può
procurarseli per ragioni oggettive", il diritto all'assegno divorzile deve
essergli riconosciuto, con una quantificazione dell'assegno non più commisurata,
tuttavia, al mantenimento del tenore di vita matrimoniale.
La qualificazione
giurisprudenziale in tema di diritto all'assegno divorzile è ora
nuovamente mutata a seguito della Sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018. Con un evidente
revirement, la
Cassazione afferma oggi che
« la funzione
dell'assegno si risolve in uno strumento volto ad intervenire su
una situazione di squilibrio "ingiusto" non in senso
astratto, ovvero fondato sulla mera comparazione quantitativa
delle sfere economico-patrimoniali o delle capacità reddituali
degli ex coniugi ma in concreto, ponendo in luce la
correlazione tra la situazione economico patrimoniale
fotografata al momento dello scioglimento del vincolo ed i ruoli
svolti dagli ex coniugi all'interno della relazione coniugale».
Ne consegue che
il diritto all'assegno di mantenimento sussiste per il coniuge
richiedente a prescindere dalla titolarità in proprio di redditi
e beni idonei a consentire una vita dignitosa. L'assegno svolge
dunque -secondo
tale ultima elaborazione giurisprudenziale- una funzione
perequativo-compensativa delle posizioni reciproche delle parti
al termine della vita matrimoniale, dovendosi riconoscere al
coniuge richiedente un assegno che valorizzi economicamente il
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, tenuto conto altresì dell'età del
richiedente l'assegno e della durata del matrimonio.